I vicini di casa, soprattutto in condominio, non possono esagerare con i fritti, il rischio è commettere un reato di "molestia olfattiva". La notizia era sul Sole 24 Ore dello scorso 4 aprile e comunque riportata da tutti i quotidiani. La Cassazione, con la sentenza 14467/2017, si legge, "ha inquadrato nel reato di «getto pericoloso di cose» (articolo 674 del Codice penale)", la disputa condominiale per la puzza di frittura. Tutto è nato da una lite tra condomini di qualche anno fa. Gli inquilini di un appartamento al primo piano friggevano spesso, cucinavano speziato e la cosa infastidiva quelli del terzo piano. E così, dopo diverse lamentele i secondi hanno portato i primi in tribunale e la Cassazione ha condannato in via definitiva la coppia in quanto "molestatori olfattivi".
Logicamente il disturbo olfattivo deve essere significativo per poter essere considerato un vero e proprio reato. Per la Cassazione, come precisato più volte dalla giurisprudenza, la contravvenzione prevista dall'articolo 674 del Codice penale «è configurabile anche nel caso di molestie olfattive a prescindere dal soggetto emittente con la specificazione che quando non esiste una predeterminazione normativa dei limiti delle emissioni, si deve avere riguardo, al criterio della normale tollerabilità di cui all'articolo 844 del Codice civile».
In Italia è lite continua tra i vicini di casa e non solo per la puzza di fritto, ma anche per qualsiasi puzza "sotto il naso" che viene giudicata «olfattivamente molesta».
