mercoledì 6 settembre 2017

APPALTI PUBBLICI: ISCRIZIONE FGAS E' REQUISITO DI PARTECIPAZIONE O DI ESECUZIONE?

Sulla modifica del parere dell'ANAC, in merito alla valutazione data all'iscrizione all'Albo gestori ambientali, ritenuto quale requisito di partecipazione e non di esecuzione, ha preso posizione il Gruppo degli artigiani associati, iscritti al Registro Nazionale FGAS, da sempre sostenitori che il possesso della certificazione per la gestione dei gas fluorurati debba essere considerato requisito di partecipazione e non di esecuzione.
L'ANAC aveva espresso un parere in data 12/03/2015, precisando che in generale, in presenza di norme di settore che prevedono una specifica idoneità per l'esecuzione di determinate prestazioni richieste dall'appalto, quale ad esempio l'iscrizione ad Albi, la richiesta del relativo possesso rileva esclusivamente come requisito da dimostrare in fase di esecuzione e non come condizione per la partecipazione alla gara e aveva ritenuto coerente poter considerare l’iscrizione al Registro telematico nazionale Fgas allo stesso modo dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con la conseguenza che il relativo possesso della stessa andrà verificato in sede di esecuzione degli obblighi contrattuali. 
Con il nuovo parere dovrebbe essere stato chiarito che le stazioni appaltanti dovranno inserire l'iscrizione al Registro FGAS come requisito di partecipazione e non da dimostrare in sede di esecuzione. La sentenza del Consiglio di Stato, sul requisito relativo all'Albo gestori ambientali, ha confermato che, “in relazione all’oggetto dell’appalto stesso appare necessario il requisito soggettivo dell’iscrizione nell’albo dei gestori ambientali”. E infatti, “benché nessuna disposizione di legge o regolamento prescriva che il bando di gara relativo a lavori di bonifica ambientale debba richiedere l'iscrizione all'albo dei gestori ambientali per adeguata categoria e classe quale requisito di partecipazione, deve ritenersi che la necessità di richiedere tale requisito sia imposta prima ancora che da ragioni giuridiche da ragioni logiche, poiché non avrebbe alcun senso la partecipazione - e magari l'aggiudicazione a favore - di chi sia giuridicamente privo dei requisiti che la legge prescrive per poter eseguire i lavori.” Conseguentemente, “ritenere che tale iscrizione (…) possa essere considerata quale requisito da acquisire solo prima della stipula del contratto, in quanto rilevante solo in fase di esecuzione, sarebbe soluzione illogica e contraria al principio di certezza e celerità dell’azione amministrativa, atteso che si finirebbe per ammettere la partecipazione ad una gara ed aggiudicare la medesima, accettando il rischio dell’inutilità in tutto o in parte della procedura per il caso in cui l’aggiudicatario non sia in grado di acquisire assolutamente o comunque in tempo utile l’iscrizione necessaria.”