Se nella gara di appalto è richiesto il requisito di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, l'impresa è obbligata a possederlo prima della presentazione dell'offerta e non quando assume il servizio.
Il problema si è presentato anche recentemente nelle gare per il verde pubblico bandite dal Comune di Sassari, che chiedeva l'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali come requisito di partecipazione, mentre le imprese sostenevano che era invece un requisito di esecuzione, in base alla posizione espressa dall'ANAC.
Per il futuro non sarà più possibile riferirsi al parere dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione, perché in data 27/07/2017 ha deliberato di modificare la propria posizione interpretativa e ritenere che il requisito di iscrizione all’Albo dei gestori ambientali richiesto nelle gare di affidamento dei contratti pubblici sia un requisito di partecipazione e non di esecuzione. Nella sostanza, essendo un requisito di idoneità professionale, l’iscrizione all’Albo in questione, va posseduto già alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, e non già al momento di assumere il servizio, allora ottenuto – e sempre che poi possa essere ottenuto – dopo aver partecipato con sperato successo alla competizione pur senza aver ancora questa certificata professionalità.
Per il futuro non sarà più possibile riferirsi al parere dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione, perché in data 27/07/2017 ha deliberato di modificare la propria posizione interpretativa e ritenere che il requisito di iscrizione all’Albo dei gestori ambientali richiesto nelle gare di affidamento dei contratti pubblici sia un requisito di partecipazione e non di esecuzione. Nella sostanza, essendo un requisito di idoneità professionale, l’iscrizione all’Albo in questione, va posseduto già alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, e non già al momento di assumere il servizio, allora ottenuto – e sempre che poi possa essere ottenuto – dopo aver partecipato con sperato successo alla competizione pur senza aver ancora questa certificata professionalità.
La modifica del parere è collegata alla recente sentenza del Consiglio di Stato, la numero 1825 del 25 19/04/2017.
Va chiarito, a nostro avviso, che l'iscrizione è obbligatoria solo se la tipologia di lavoro richiede espressamente l'iscrizione, come nel caso specifico della sentenza, che era relativa ad un appalto di bonifiche ambientali.