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venerdì 4 settembre 2015

CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE: GLI EREDI NON PAGANO LE SANZIONI


LIBERAIMPRESA.ORG

Associazione Libera Impresa

CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE CHIARISCE CHE SONO INTRASMISSIBILI
GLI EREDI NON PAGANO LE SANZIONI
L'Agenzia delle Entrate ha emesso la Circolare 7 agosto 2015, n. 29, con la quale ha fornito chiarimenti in merito all'intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi in caso di pagamento rateale delle somme dovute dal de cuius in base agli istituti definitori dell'accertamento e deflattivi del contenzioso.
In particolare, è stato precisato che, ai sensi dell'art. 8, D.Lgs. n. 472/1997, non si trasmettono mai agli eredi le sanzioni dovute dal de cuius anche se lo stesso è deceduto nel corso di un piano rateale di pagamento non ancora concluso, stabilito in base ai citati istituti definitori.
(Fonte SEACINFO)

Per informazioni contattare la segreteria dell’associazione
tel. 079262558/3299544863 – email: ali@liberaimpresa.org

martedì 10 dicembre 2013

SENTENZA CASSAZIONE: NIENTE DEBITI FISCALI IN CASO DI RINUNCIA ALL'EREDITA'

Con una sentenza, la Cassazione ha dato ragione ad un parente erede del contribuente deceduto, che aveva rinunciato all'eredità. La massima è la seguente: l'erede che rinuncia all'eredità non è responsabile dei debiti del defunto.  La cartella di pagamento inviata all'erede deve essere perciò annullata, le violazioni commesse dal contribuente deceduto non possono essere fatte valere nei confronti di chi ha rinunciato all'eredità

Sentenza Cassazione - In caso di rinuncia all'eredità, non si è responsabili dei debiti del morto

lunedì 24 ottobre 2011

EREDITA': ACCETTARE O RINUNCIARE

L'accettazione pura e semplice comporta la confusione tra i patrimoni del defunto e quello dell'erede che diventano una cosa sola.

Vi sono due tipi di accettazione:
- pura e semplice
- con beneficio di inventario

L'erede subentrando nel patrimonio del defunto succede sia nell'attivo che nel passivo, egli, perciò è tenuto al pagamento dei debiti ereditari anche se superano il valore dell'attivo.
L'accettazione con beneficio di inventario non implica, invece, la confusione dei due patrimoni e, quindi, l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari o dei legati oltre il valore di ciò che era ricompreso nel patrimonio attivo del defunto.
La rinuncia è effettuata con una dichiarazione davanti al notaio oppure davanti al cancelliere del luogo in cui si è aperta la successione. Tale dichiarazione viene inserita nel registro delle successioni.
Per ogni opportuno approfondimento, consultare InformALI n° 114.