Visualizzazione post con etichetta CASSAZIONE. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta CASSAZIONE. Mostra tutti i post

venerdì 7 aprile 2017

CASSAZIONE: LA MOLESTIA OLFATTIVA E' UN REATO

I vicini di casa, soprattutto in condominio, non possono esagerare con i fritti, il rischio è commettere un reato di "molestia olfattiva". La notizia era sul Sole 24 Ore dello scorso 4 aprile e comunque riportata da tutti i quotidiani. La Cassazione, con la sentenza 14467/2017, si legge,  "ha inquadrato nel reato di «getto pericoloso di cose» (articolo 674 del Codice penale)", la disputa condominiale per la puzza di frittura. Tutto è nato da una lite tra condomini di qualche anno fa. Gli inquilini di un appartamento al primo piano friggevano spesso, cucinavano speziato e la cosa infastidiva quelli del terzo piano. E così, dopo diverse lamentele i secondi hanno portato i primi in tribunale e la Cassazione ha condannato in via definitiva la coppia in quanto "molestatori olfattivi".
Logicamente il disturbo olfattivo deve essere significativo per poter essere considerato un vero e proprio reato. Per la Cassazione, come precisato più volte dalla giurisprudenza, la contravvenzione prevista dall'articolo 674 del Codice penale «è configurabile anche nel caso di molestie olfattive a prescindere dal soggetto emittente con la specificazione che quando non esiste una predeterminazione normativa dei limiti delle emissioni, si deve avere riguardo, al criterio della normale tollerabilità di cui all'articolo 844 del Codice civile». 
In Italia è lite continua tra i vicini di casa e non solo per la puzza di fritto, ma anche per qualsiasi puzza "sotto il naso" che viene giudicata «olfattivamente molesta».

sabato 23 luglio 2016

PER UNA CONSULENZA SBAGLIATA, DANNO DA UN MILIONE DI EURO. LA CASSAZIONE OBBLIGA IL COMMERCIALISTA A RISARCIRE

Il commercialista aveva promesso che effettuando la ristrutturazione societaria non avrebbe avuto costi, ma il fisco non la pensava nello stesso modo e aveva chiesto all'azienda il pagamento di un milione di euro di imposte. 
Il contrasto da imprenditore e commercialista ha portato ad un contenzioso legale che si è chiuso con la sentenza della Cassazione. Il commercialista aveva fatto una promessa che poi si è rivelata sbagliata e pertanto deve risarcire il milione di euro di tasse pagate dall'azienda.
(fonte Sole 24ore)

LEGGI TUTTO
(Riservato agli associati)

giovedì 23 giugno 2016

TASSA RIFIUTI A BONO: COME CAMBIA APPLICANDO LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

E' pervenuta una richiesta di ricalcolo della TARI, con l'inserimento dei dati compilando il modulo "VERIFICA LA TUA TARI", relativa al Comune di Bono per l'attività di Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista.
Dai dati comunicati dall'azienda risulta 

Totale metri quadrati attivitàTotale mq tassabiliTariffa calcolata su mqTassa fissa a mqTassa Variabile a mqCalcolata dal Comune, euroSuperficie Tassabile mqTari ricalcolataDifferenza
180481800,5071,328330,304888,08242,22

Con la detassazione delle aree dove si producono rifiuti speciali, l'azienda dovrà pagare euro 88,08, invece di 330,30.

Per maggiori informazioni e/o per attivare il servizio di assistenza, 
telefona al 329954863 oppure invia un'email a ali@liberaimpresa.org

martedì 21 giugno 2016

SENTENZA DELLA CASSAZIONE SULLA TASSA RIFIUTI: LE IMPRESE NON PAGANO PER I RIFIUTI SPECIALI

Richiamiamo l’attenzione su un problema annoso, da noi segnalato in questi anni: le imprese che producono rifiuti speciali da attività artigiane e industriali sono esenti dal pagamento della tassa rifiuti in quanto provvedono direttamente allo smaltimento. 
La TARI (tassa rifiuti) è diretto a coprire i costi pagati dai Comuni per il servizio di raccolta e smaltimento dei soli rifiuti urbani e non è dovuta sui rifiuti speciali, in quanto per questa tipologia di rifiuti le imprese sono tenute a rivolgersi ad aziende specializzate, cui corrispondono specifiche tariffe per la raccolta ed il relativo smaltimento.
La questione prende le mosse dalla corretta interpretazione dell’art. 1, co. 649, della legge n. 147/2013 (legge di Stabilità 2014), circa l’esclusione dall’ambito applicativo della TARI delle aree in cui si producono rifiuti speciali. Come noto, la suddetta disposizione stabilisce che "nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente". 
L’esenzione è stata anche confermata con una recente sentenza della Corte di Cassazione che ha messo la parola fine ad un problema interpretativo che impediva alle imprese il riconoscimento di un diritto spettante in materia di tassazione sui rifiuti. Con la sentenza n. 9858/2016 la Cassazione ha confermato un principio fondamentale: non possono essere assoggettate alla tassa sui rifiuti, (oggi TARI, ma il ricorso si riferisce alla TIA) i locali destinati alla produzione in cui si formano rifiuti speciali. La Suprema Corte ha respinto l’appello proposto da un gestore della riscossione del tributo, per conto di un Comune della Toscana, che si opponeva alla decisione dei giudici della Commissione Tributaria Regionale, i quali avevano integralmente accolto il ricorso promosso da una falegnameria che sosteneva di non dover pagare la tassa rifiuti nelle superfici destinate alla produzione, in quanto i rifiuti prodotti erano esclusivamente quelli speciali non assimilati agli urbani ed al cui smaltimento aveva provveduto a proprie spese. 
La Corte nel respingere il ricorso del Gestore ricorda che aveva già avuto modo di esprimersi ai tempi in cui la tassa sui rifiuti si chiamava TARSU chiarendo che nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, incombendo sull'impresa contribuente soltanto l’onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che producendo di regola rifiuti speciali non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile (Cass. sez. trib. n. 15083/2004; Cass. sez. trib. n. 4766/2004).

martedì 17 febbraio 2015

MANCATO VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS SE IL DEBITO NON E’ SANATO SI FINISCE IN CARCERE


Associazione Libera Impresa
MANCATO VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS
SE IL DEBITO NON E’ SANATO SI FINISCE IN CARCERE
La Cassazione ha emesso una Sentenza In materia di omissione contributiva, con la quale ha chiarito che, se nonostante la condanna, l'imprenditore non versa all’INPS i contributi previdenziali dovuti  non può usufruire della sospensione condizionale della pena.
Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 5909 del 10 febbraio 2015, ha precisato che per poter accedere alla sospensione condizionale della pena in luogo del carcere, risulta necessario che vengano eliminate le conseguenze dannose del reato. L'imprenditore che non paga, e quindi non elimina alcuna conseguenza, deve essere punito con la reclusione.
(infoseac)

Per informazioni contattare la segreteria dell’associazione, tel. 079262558/3299544863 – email: ali@liberaimpresa.org.

martedì 20 gennaio 2015

GESTIONE RIFIUTI AZIENDALI: IL DATORE DI LAVORO RISPONDE DELL’OPERATO DEI DIPENDENTI


Associazione Libera Impresa
GESTIONE RIFIUTI AZIENDALI
IL DATORE DI LAVORO RISPONDE DELL’OPERATO DEI DIPENDENTI
Per la Corte di Cassazione (Sentenza n. 1716 del 15 gennaio 2015) è sempre il titolare dell’impresa o legale rappresentante che risponde di quanto commesso dai dipendenti. Nel caso specifico si tratta di responsabilità dei dipendenti in materia di reati legati alla gestione non autorizzata di rifiuti, per i quali il legale rappresentante dell'azienda risponderà sempre in concorso con i dipendenti in ragione dell'omessa vigilanza sull'operato di questi ultimi.
Per la Suprema Corte, in via generale la responsabilità del titolare/legale rappresentante risulta sempre sussistere in tutti i casi in cui i reati commessi dal lavoratore siano connessi all'attività lavorativa e debbano soggiacere ad un obbligo di vigilanza del Datore di lavoro
Notizia tratta da infoSeac

Per informazioni contattare la segreteria dell’associazione, tel. 079262558/3299544863 – email: ali@liberaimpresa.org.

venerdì 29 agosto 2014

CLIENTE RISARCITO PER IL DANNO BIOLOGICO E MORALE ATTENZIONE ALLE CADUTE NEI LOCALI AZIENDALI



CLIENTE RISARCITO PER IL DANNO BIOLOGICO E MORALE
ATTENZIONE ALLE CADUTE NEI LOCALI AZIENDALI
Può costare molto caro al titolare dell’impresa se un cliente cade nei locali aziendali. E’ capitato ad un negoziante che per la rovinosa caduta di un proprio cliente, all'interno del suo esercizio, che gli ha causato postumi permanenti, si è visto condannare, con l’ordinanza della Cassazione n° 18101, al pagamento sia per il danno biologico quanto per quello morale.

venerdì 1 agosto 2014

LA CASSAZIONE CONDANNA LAVORATORE PER TRUFFA DURANTE LA MALATTIA LAVORAVA PRESSO UN’ALTRA AZIENDA


LA CASSAZIONE CONDANNA LAVORATORE PER TRUFFA
DURANTE LA MALATTIA LAVORAVA PRESSO UN’ALTRA AZIENDA
Il lavoratore che durante un periodo di malattia presta attività lavorativa presso terzi può essere condannato per truffa aggravata: solo l'accertamento del fatto che tale attività lavorativa non ha causato ritardi nella guarigione può esonerare il dipendente dal reato penale. Lo afferma la Corte di Cassazione, che nella Sentenza n. 33743 pubblicata il 30 luglio 2014.
La Corte, accogliendo il ricorso dell'azienda, annulla la sentenza di assoluzione del lavoratore, sostenendo che la sentenza di non luogo a procedere può essere pronunciata non tanto solo se l'imputato è dichiarato innocente, ma solo se non esiste possibilità che gli elementi raccolti in giudizio portino a diversa soluzione. Nel caso in specie, invece, i giudici della Corte suprema hanno ritenuto che gli elementi raccolti, cioè la prova che il lavoratore aveva prestato attività presso terzi, non fossero stati sufficientemente valutati e ha pertanto rinviato la causa al giudice dell'udienza preliminare. (Info-seac)

mercoledì 23 luglio 2014

MANCANZA DELL’INVENTARIO: LEGITTIMO L’ACCERTAMENTO


MANCANZA DELL’INVENTARIO: LEGITTIMO L’ACCERTAMENTO
PER LA CASSAZIONE HA RAGIONE L’AGENZIA DELLE ENTRATE
La Corte di Cassazione ha dato ragione all’Agenzia delle Entrate che aveva effettuato un accertamento nei confronti di un’azienda per inventario irregolare. Per la Corte  è legittimo l'accertamento induttivo qualora la contabilità dell'azienda presenti un inventario "irregolare", in quanto privo dell'indicazione della consistenza dei beni oggetto delle rimanenze.
In particolare, secondo i giudici, "l'incompletezza della documentazione contabile [.] rende non attendibili le scritture e autorizza l'accertamento in via induttiva".
Inoltre, il riferimento al bilancio e relativa nota integrativa non è sufficiente a compensare tale irregolarità, in quanto, ai sensi dell'art. 15, D.P.R. n. 600/1973, l'inventario e il bilancio sono documenti contabili distinti e aventi contenuto e finalità diverse. (Fonte informative Seac)

giovedì 10 luglio 2014

STUDI DI SETTORE, PER LA CASSAZIONE L’AGENZIA DEVE PROVARE CHE I DATI CONTABILI SONO INATTENDIBILI


STUDI DI SETTORE, SENTENZA DELLA CASSAZIONE
L’AGENZIA DEVE PROVARE CHE I DATI CONTABILI SONO INATTENDIBILI
Con Sentenza del 9 luglio 2014, n. 15633, la Corte di Cassazione ha sentenziato che l’Agenzia delle Entrate, nel momento in cui emana l'avviso di accertamento da studi di settore, per provare che non si tratta di sola mera difformità tra quanto dichiarato e le medie del settore. Infatti, nel caso di cui alla sentenza, “il discrimine tra l'accertamento condotto con metodo analitico extracontabile e quello condotto con metodo induttivo deve riflettersi nella inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili, le quali se regolari necessitano per la loro sconfessione di prove idonee a suffragare l'apparente scostamento”. Praticamente, ad avviso della Cassazione, la motivazione dell'atto di accertamento, in tema di studi di settore, non può esaurirsi nel rilevare lo scostamento dei dai parametri, ma deve precisare (anche sotto il profilo delle prove) i motivi per cui disattende le ragioni del contribuente in sede di contraddittorio.

giovedì 6 marzo 2014

MANCATO VERSAMENTO IMPOSTE, LA MANCANZA DI LIQUIDITA’ NON SALVA GLI AMMINISTRATORI



CASSAZIONE: MANCATO VERSAMENTO IMPOSTE
LA MANCANZA DI LIQUIDITA’ NON SALVA GLI AMMINISTRATORI
Con sentenza della Cassazione, condannato l'amministratore che non ha versato le imposte per mancanza di liquidità, il quale è tenuto anche a risarcire la società dei danni provocati. Per evitare il risarcimento, avrebbe, infatti, dovuto deliberare l'aumento di capitale o la liquidazione dell'impresa.

LEGGI TUTTO

martedì 10 dicembre 2013

SENTENZA CASSAZIONE: NIENTE DEBITI FISCALI IN CASO DI RINUNCIA ALL'EREDITA'

Con una sentenza, la Cassazione ha dato ragione ad un parente erede del contribuente deceduto, che aveva rinunciato all'eredità. La massima è la seguente: l'erede che rinuncia all'eredità non è responsabile dei debiti del defunto.  La cartella di pagamento inviata all'erede deve essere perciò annullata, le violazioni commesse dal contribuente deceduto non possono essere fatte valere nei confronti di chi ha rinunciato all'eredità

Sentenza Cassazione - In caso di rinuncia all'eredità, non si è responsabili dei debiti del morto

sabato 21 settembre 2013

LICENZIAMENTO LAVORATORE LEGITTIMO SE SI RIFIUTA DI ESEGUIRE UN INTERVENTO D’URGENZA


CASSAZIONE - SENTENZA 21361 DEL 18 SETTEMBRE 2013
LICENZIAMENTO LAVORATORE
LEGITTIMO SE SI RIFIUTA DI ESEGUIRE UN INTERVENTO D’URGENZA
La Corte di Cassazione ha emanato una sentenza riguardante un lavoratore che si era rifiutato di eseguire un intervento d’urgenza richiesto da datore di lavoro, nella quale ha ritenuto pienamente legittimo il provvedimento di licenziamento, non considerando valida la giustificazione che il lavoratore si trovava a fine turno.
Nello specifico la Suprema Corte, ha precisato che nel caso di specie si configura l’insubordinazione ed il recesso del datore è giustificato in base alle disposizioni di legge e di contratto, che disciplinano l’orario di lavoro del personale addetto ai turni di notte, in particolare di quello di vigilanza, consentendo una flessibilizzazione dell’orario stesso per far fronte ad esigenze impreviste.



sabato 6 luglio 2013

SANZIONE PER LAVORO NERO: AVEVA UTILIZZATO NEL CANTIERE UN ARTIGIANO PER PRESTAZIONI OCCASIONALI



Sentenze lavoro
SANZIONE PER LAVORO NERO AD UN IMPRENDITORE EDILE
AVEVA UTILIZZATO NEL CANTIERE UN ALTRO ARTIGIANO PER PRESTAZIONI OCCASIONALI
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 16340 depositata il 28 giugno 2013, ha confermato la sanzione per lavoro nero, erogata dalla Guardia di Finanza ad un imprenditore edile, che aveva impiegato occasionalmente e in modo non continuativo un  lavoratore,  nonostante  questi  fosse  regolarmente  iscritto all’albo delle imprese artigiane.
La Corte di Cassazione ha ritenuto irrilevante sia l’iscrizione   all’albo  delle imprese artigiane,   sia   l’occasionalità   della prestazione lavorativa svolta dall’artigiano: la presunzione di lavoro nero è stata basata sul fatto che il lavoratore era soggetto al potere   direttivo   dell’imprenditore   e   non  svolgeva  attività autonoma, facendo pertanto scattare l’illecito.

I fatti. A seguito di un controllo effettuato in data 9 dicembre del 2003 da funzionari dell'lNPS di Arezzo presso un cantiere dove un imprenditore eseguendo lavori concernenti la realizzazione di un centro per anziani, veniva individuato quale lavoratore irregolare un uomo, sicché l'Agenzia delle Entrate di Pesaro, con avviso notificato il 22 aprile 2004, procedeva ad irrogare nei confronti dell'imprenditore (ex art. 3, comma 3, L 23-4-2002 n. 73) una sanzione amministrativa pecuniaria per la complessiva somma di euro 45.859,32.

Secondo la Guardia di finanza, l'operaio era soggetto al potere direttivo dell'imprenditore e non svolgeva quindi attività di lavoro autonomo. L'attività dell'uomo, però, essendosi protratta solo per quattro giorni, non poteva essere considerata continuativa. La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Pesaro ha accolto il ricorso proposto dal contribuente, in quanto riteneva trattarsi di attività occasionale e non continuativa, senza elementi di lavoro subordinato.

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello, affermando che, data la occasionalità e la non continuità del lavoro del dipendente, non vi erano sicuri elementi per ritenerlo lavoratore dipendente in nero e ha annullato l'atto impositivo.

L'Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione, che ha ribaltato completamente il verdetto di merito.
Infatti, la Suprema Corte afferma che non può escludersi che l'operaio fosse un dipendente solo per la brevità del rapporto con l'imprenditore. L'Agenzia non ha spiegato in alcun modo, nella sentenza della Ctr, perchè “un rapporto di lavoro, sia pur occasionale e non continuativo, non possa avere natura di rapporto di lavoro dipendente, e cioè di rapporto di lavoro caratterizzato dall'assoggettamento del lavoratore al potere ispettivo del datore di lavoro”. Non hanno rilevanza decisiva invece “l'iscrizione dell'operaio nell'albo delle imprese artigiane e la breve durata del rapporto,”.

Il caso passa nuovamente alla Ctr delle Marche che dovrà riesaminarlo alla luce delle indicazioni interpretative fornite dalla Cassazione.
Liberaimpresa

mercoledì 13 marzo 2013

NIENTE SGRAVI SE NON SI RISPETTA IL MINIMO CONTRATTUALE

23
SENTENZA CASSAZIONE
NIENTE SGRAVI SE NON SI RISPETTA IL MINIMO CONTRATTUALE
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 1571 del 23 gennaio 2013, interviene nel merito del diritto, per un datore di lavoro, di fruire degli sgravi fiscali e delle agevolazioni contributive, chiarendo che tali incentivi spettano solamente se il datore di lavoro risulta essere in regola con il pagamento degli stipendi ai dipendenti, come previsto dal DL n. 338/1989.
Accogliendo il ricorso dell'INPS, la Suprema Corte ha precisato che la regolarità nel pagamento degli stipendi non può essere accertata solamente verificando dai libri contabili se gli stipendi pagati sono in linea con le indicazioni del CCNL applicato, ma è necessario accertare se tali stipendi sono effettivamente stati pagati, cosa che nel caso in esame non era avvenuta (infoseac)