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giovedì 15 dicembre 2016

NOVITA' FISCALI: APPROVATA LA LEGGE 225 DEL 1 DICEMBRE 2016, SOPPRESSO EQUITALIA

E' legge il D.L. n. 193/2016 (soppressione di Equitalia), la n. 225 del 01.12.2016 (pubblicata in GU n. 282 del 02.12.2016), che prevede numerose novità in materia fiscale. 
In particolare:
  • la possibilità di rottamare i ruoli iscritti nel 2016: mentre la versione originariamente introdotta dal DL prevedeva la possibilità di estinguere i ruoli 2000 – 2015 con stralcio delle sanzioni e degli interessi, mentre ora viene ampliata tale possibilità anche al 2016 (entro il 28.02.2017 Equitalia comunicherà i ruoli non ancora notificati all'interessato, così da potergli permettere l’adesione alla rottamazione);
  • viene prevista la proroga al 01.04.2017 dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi dei distributori automatici;
  • la revisione della disciplina della dichiarazione integrativa a favore;
  • la riapertura fino al 31.07.2017 della voluntary disclosure;
  • il superamento degli studi di settore con introduzione, dal 2017, di nuovi indici di affidabilità;
  • relativamente ad Equitalia, viene confermata, come nella versione originaria del DL, la soppressione dal 01.07.2017;
  • è stato differito il termine per l’accertamento, la liquidazione e la riscossione dei tributi locali al 30.06.2017;
  • viene confermato l’invio trimestrale dei dati delle fatture emesse / acquisti / bollette doganali / note di variazione. L'adempimento, salvo modifiche, dovrà avvenire entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre). 

venerdì 18 settembre 2015

21 SETTEMBRE - SCADENZA RAVVEDIMENTO



2015
RETE ASSOCIATIVA                         

EVENTO/SCADENZA
21 SETTEMBRE - SCADENZA RAVVEDIMENTO
INTERESSATI
AZIENDE CHE NON HANNO VERSATO LE IMPOSTE IL 20 AGOSTO
DESCRIZIONE
I contribuenti che non hanno versato le imposte entro il 20 agosto 2015, possono farlo, lunedì 21 settembre 2015 (la scadenza per il ravvedimento sarebbe il 19 settembre che è sabato e pertanto slitta a lunedì 21) scade il termine per fruire del ravvedimento sprint o breve. Nel calcolo delle somme da pagare, oltre alle sanzioni, occorre considerare gli interessi.
Per maggiori dettagli clicca sotto o invia email.

Per informazione e assistenza
Sede:  Viale Porto Torres 16 - 07100 Sassari
tel:  079262558 -  EMAIL: ali@liberaimpresa.org

mercoledì 26 agosto 2015

BUSTA VERDE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE: ARRIVANO I RIMBORSI IRPEF ALLE IMPRESE


LIBERAIMPRESA.ORG

Associazione Libera Impresa

BUSTA VERDE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
ARRIVANO I RIMBORSI IRPEF ALLE IMPRESE
Si tratta della deducibilità dell’imposta regionale sulle attività produttive dalle imposte dirette relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente pagate in eccesso a fine 2007.
Quanti avevano prestato attenzione a questa notizia IRAP: RESTITUZIONE IRES E IRPEF PAGATE IN ECCESSO DA FINE 2007  pubblicata, a gennaio 2013  da LIBERAIMPRESA.ORG? Molti erano scettici che il fisco potesse restituire dei soldi e non hanno presentato la domanda. Chi invece lo ha fatto, in questi giorni è in arrivo una busta verde con le istruzioni per riscuotere anche sostanziosi assegni. La comunicazione in arrivo dall’Agenzia delle Entrate contiene la notifica di tale rimborso, informazioni sul suo importo, sull’anno di riferimento e sulla data a decorrere dalla quale è possibile riscuotere le somme spettanti.
Si tratta della deducibilità dell’imposta regionale sulle attività produttive dalle imposte dirette relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni a esse afferenti, con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011. Insieme al rimborso dell’IRPEF, i titolari di partite IVA troveranno anche il rimborso delle addizionali regionali e comunali. Da precisare che i destinatari della comunicazione sono solamente i contribuenti che hanno tempestivamente presentato istanza di rimborso telematica, come previsto dal DL n. 201/2011 comma 1-quater dell’articolo 2, per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, fossero ancora pendenti i termini di cui all’art. 38 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Tra i destinatari possono figurare anche società di persone, di capitali e enti equiparati.
Nel caso in cui tale istanza sia stata presentata ma non si sia ancora ricevuta alcuna comunicazione da parte del Fisco, è possibile consultare il proprio Cassetto Fiscale nella sezione “Rimborsi” e verificare la presenza di somme dovute ai sensi dell’art. 2, comma 1-quater, del DL n. 201/2011. Nel caso in cui le somme siano presenti, attraverso il Cassetto Fiscale è altresì possibile controllare lo stato di avanzamento della riscossione. Nel caso in cui sia indicata la data di inizio riscossione accanto al numero e all’importo del rimborso, la lettera è partita o sta per partire.

Fonte: PMI (www.pmi.it) - articolo di Francesca Vinciarelli

Per informazioni contattare la segreteria dell’associazione
tel. 079262558/3299544863 – email: ali@liberaimpresa.org

martedì 31 marzo 2015

ESTENSIONE REVERSE CHARGE, EDILIZIA, IMPIANTISTI E IMPRESE DI PULIZIA LE IMPRESE OBBLIGATE



Associazione Libera Impresa
ESTENSIONE REVERSE CHARGE, CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
EDILIZIA, IMPIANTISTI E IMPRESE DI PULIZIA LE IMPRESE OBBLIGATE
Rientrano le attività strettamente collegate agli edifici
L’Agenzia delle Entrate ha emanato una importante circolare che fornisce numerosi chiarimenti in merito all’estensione dell’inversione contabile ai nuovi settori. E’ necessario far riferimento ai codici ATECO per identificare i servizi attratti nel regime del reverse charge e al fatto che sono lavorazioni strettamente collegate agli edifici e non a immobili in genere. Le imprese di pulizia ad esempio applicheranno il nuovo regime in tutte le attività eseguite negli edifici, comprese quelle prestate a professionisti. Nelle installazioni di impianti in edifici bisogna ricomprendere anche la manutenzione e la riparazione.
Il meccanismo del reverse charge sposta in capo al committente l’assolvimento degli obblighi IVA. Pertanto Le aziende che hanno codici ATECO rientranti nelle categorie sotto specificate devono emettere la fattura con “l’inversione contabile”, indicando la dicitura (per esempio art.17 comma 6 dpr 633/72 con applicazione dell’iva a carico del destinatario della fattura, in ogni caso è necessario consultarsi con il proprio consulente).
Interessa i lavori su edifici eseguiti per un committente con partita iva anche se l’appalto è diretto, mentre in caso di fatturazione ad un privato rimane l’applicazione normale del regime iva.
I codici ATECO interessati dal nuovo reverse charge sono:

Pulizia
812100, 812202, 812910, 433909
Installazione impianti
432101, 432102, 432201, 432202, 432203, 432901, 432902, 432909
Completamento edifici
433100, 433201, 433202, 433300, 433400, 433901, 433909;
Demolizione edifici
431100


Per contattare la segreteria dell’associazione
tel. 079262558/3299544863 – email: ali@liberaimpresa.org.

mercoledì 11 febbraio 2015

SPLIT PAYMENT IVA, E’ OPERATIVO. NIENTE SANZIONI PER ERRORI IN BUONA FEDE



Associazione Libera Impresa
COMUNICATO AGENZIA DELLE ENTRATE
SPLIT PAYMENT IVA, E’ OPERATIVO. NIENTE SANZIONI PER ERRORI IN BUONA FEDE
Primo round di chiarimenti sull’applicazione del nuovo meccanismo della scissione dei pagamenti Iva, denominato split payment, in arrivo con la circolare n. 1/E del 9 febbraio. La novità, introdotta dalla legge di stabilità 2015, prevede che in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni, l’Iva addebitata dal fornitore nella fattura dovrà essere versata dalla stessa amministrazione acquirente direttamente all’erario e non più dal fornitore. L’Agenzia, in particolare, spiega che non saranno sanzionate le violazioni eventualmente commesse in buona fede prima della pubblicazione del documento di prassi.
Cos’è lo split payment - In pratica, con le nuove regole, il pagamento del corrispettivo viene quindi ad esser scisso dal versamento dell’imposta dovuta. La scissione dei pagamenti si applica alle operazioni il cui corrispettivo sia stato pagato dopo il 1° gennaio 2015 e sempre che le stesse non siano state già fatturate anteriormente a questa data. Lo split payment non trova applicazione dunque in riferimento alle operazioni per le quali la fattura è stata emessa entro il 31 dicembre 2014.
Il circolo virtuoso dello split payment, pagamenti Iva scissi, “Vat gap” ridotto – Il nuovo meccanismo alla base dell’adozione dello split payment modifica e allo stesso tempo innova nelle fondamenta il sistema di riscossione dell’Iva. Il cambiamento è diretto alla riduzione del “Vat gap” e al contrasto dei fenomeni di evasione e delle frodi in materia di Iva.
I soggetti interessati dalla scissione dei pagamenti – Tra gli enti inclusi nella nuova modalità di versamento dell’Iva rientrano lo Stato e gli organi dello Stato, gli enti pubblici territoriali  (Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane) e consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’art. 31 TUEL, nonché gli altri enti locali indicati dall’art. 2, D.Lgs. n. 267/2000 (Comunità montane, Comunità isolane e Unioni di Comuni), le Camere di Commercio, gli istituti universitari, le aziende sanitarie locali e gli enti pubblici di previdenza come l’Inps. In ogni caso, per ragioni di semplicità e per dare maggiori elementi di certezza agli operatori (sia ai fornitori che agli stessi enti pubblici acquirenti) la circolare rimanda all’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php, nel quale i fornitori possono verificare la categoria di appartenenza e i riferimenti degli enti pubblici ai quali devono emettere fattura.
Per lo split payment vale la fattura, non il semplice scontrino o la ricevuta – La scissione dei pagamenti Iva, chiarisce la Circolare, riguarda soltanto le operazioni documentate con relativa fattura emessa dai fornitori. Pertanto, sono escluse dal meccanismo dello split payment le operazioni, come ad esempio le piccole spese sostenute da un ente pubblico, certificate dal fornitore con semplice rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino. Lo stesso vale anche per gli scontrini non fiscali, nel caso in cui si riferiscano a soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi o di altre modalità di certificazione specificatamente previste.
Niente sanzioni per gli errori commessi in buona fede – In considerazione dell’incertezza in materia, nel rispetto dei principi dello Statuto del contribuente di tutela dell’affidamento, il documento di prassi chiarisce che sono fatti salvi i comportamenti adottati finora dai contribuenti. Pertanto l’Agenzia non applicherà sanzioni per le violazioni relative alle modalità di versamento Iva eventualmente commesse prima dell’emanazione della circolare.
I soggetti esclusi - Fuori dalla platea dei destinatari gli enti pubblici non economici, quali gli Ordini professionali, gli Enti e gli istituti di ricerca, le Autorità indipendenti, le Arpa, l’Aran, l’Agid, gli Automobile club provinciali, l’Inail e le Agenzie fiscali. Per questi enti, infatti, valgono ancora le regole ordinarie di addebito e versamento dell’Iva. La circolare chiarisce inoltre che, poiché il richiamo all’elenco IPA non può essere esaustivo, l’operatore che avesse ancora dei dubbi potrà presentare istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 11 dello Statuto del contribuente.

mercoledì 31 dicembre 2014

ESTESO IL MECCANISMO DEL REVERSE CHARGE (Interessa in particolare servizi di pulizia, installazione di impianti ed edilizia)


Associazione Libera Impresa

LIBERAIMPRESA.ORG

INVERSIONE CONTABILE 0 REVERSE CHARGE
L'inversione contabile, o reverse charge è un particolare meccanismo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, per effetto del quale il destinatario di una cessione di beni o prestazione di servizi, se soggetto passivo nel territorio dello Stato, è tenuto all'assolvimento dell'imposta in luogo del cedente o prestatore.
Quest'ultimo soggetto emette fattura senza addebitare l'imposta ed indica la norma che prevede l'applicazione del regime del reverse charge (articolo 17 comma 6 del Dpr 633/1972). Il destinatario della cessione di beni o della prestazione del servizio deve integrare la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota propria della operazione messa in essere dal cedente o prestatore del servizio, della relativa imposta e inoltre deve registrare il documento sia nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, che nel registro degli acquisti a tal punto da rendere neutrale l'effetto dell'imposta.
L'inversione contabile è uno strumento utile per l'Erario e tale meccanismo prevede che il cedente/prestatore riceva dal cliente l'importo del bene ceduto o della prestazione eseguita, con la conseguenza che non si determina in capo ad esso l'obbligo di versare l'Iva dell'operazione eseguita.
Fonte: Wikipedia
LEGGE DI STABILITA’ 2015
ESTESO IL MECCANISMO DEL REVERSE CHARGE (Interessa in particolare servizi di pulizia, installazione di impianti ed edilizia)

Modifiche all'art. 17 del DPR n. 633/72, lettera a-ter), con l'estensione dell’inversione contabile anche alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, a prescindere dalla qualifica soggettiva dei soggetti prestatori/cessionari dei servizi.
Le nuove disposizioni, integrando l’art. 17 del DPR n. 633/72, introducono nell’ordinamento nazionale ulteriori ipotesi di reverse charge, al settore edile, imprese dell’installazione degli impianti, servizi di pulizia e settore energetico, in conformità agli articoli 199 e 199-bis della direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA).
Nello specifico, l’art. 1, co. 653, lett. a), n. 2) introduce all’art. 17, co. 6 del DPR n. 633/72, la lettera a-ter), che estende l’applicazione dell’inversione contabile anche alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, a prescindere dalla qualifica soggettiva dei soggetti prestatori/cessionari dei servizi.
Il comma 653, lettera a), n. 3) della norma in esame estende il reverse charge alle seguenti ulteriori fattispecie :
  • ai trasferimenti delle quote di emissione di gas-serra operati, nell’ambito del sistema europeo di emission trading (EU ETS), a norma dell’art. 12 della direttiva 2003/87/CE (lettera d-bis);
  • ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla stessa direttiva 2003/87/CE, nonché di certificati relativi all’energia e al gas (lettera d-ter);
  • alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore, individuato attraverso il rinvio all’art. 7-bis, co. 3, lett. a), del DPR n. 633/19721 (lettera d-quater);
  • alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1, supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3) (lettera d-quinquies).

PROVVEDIMENTO IN VIGORE DAL 01/01/2015

mercoledì 3 dicembre 2014

APPROVATO IL DECRETO IMU NUOVE TASSE DA PAGARE



Associazione Libera Impresa

LIBERAIMPRESA.ORG
dichiarazione imu.png

IL GOVERNO CANCELLA LE ESENZIONI IMU SUI TERRENI COLLINARI E MONTANI (IN SARDEGNA SOLO POCHI COMUNI SI SALVANO)

TABELLA COMUNI
APPROVATO IL DECRETO IMU
NUOVE TASSE DA PAGARE
Non c’è pace per le nostre tasche e si continua a parlare di riduzione del carico fiscale ……….
Il Governo ha deciso: approvato il decreto che fa pagare l’IMU nei terreni agricoli sinora esentati. In provincia di Sassari saranno esenti solo tre comuni, mentre in Gallura solo due non saranno assoggettati a IMU.
Le nuove regole prevedono che non si paga l'IMU sui terreni dei Comuni montani aventi altitudine minima di 601 metri e sui i terreni posseduti da coltivatori diretti e IAP aventi altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri
Il Decreto interministeriale è stato pubblicato sul sito del Dipartimento Finanze, in attuazione di quanto previsto dall’art. 22, comma 2, del D.L. n. 66/2014. In particolare, il decreto stabilisce che sono esenti:
  • i terreni agricoli ubicati nei Comuni aventi altitudine minima di 601 metri, individuati sulla base dell’“Elenco comuni italiani”, pubblicato sul sito internet dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), tenendo conto dell’altezza riportata nella colonna “Altitudine del centro (metri)”;
  • i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni aventi un’altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base del medesimo elenco.
Se prima eravamo esenti, adesso siamo obbligati a pagare l’IMU con un versamento da effettuarsi in un’unica rata entro il 16 dicembre 2014.
Il decreto è ora in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Per informazioni contattare la segreteria dell’associazione, tel. 079262558/3299544863 – email: ali@liberaimpresa.org.

mercoledì 19 novembre 2014

DECRETO SBOCCA ITALIA: COSA CAMBIA NEGLI INTERVENTI IN EDILIZIA


Associazione Libera Impresa
E’ IN VIGORE IL DECRETO SBOCCA ITALIA - NOVITA’ FISCALI (1)
COSA CAMBIA NEGLI INTERVENTI IN EDILIZIA
Il Decreto Sblocca Italia (DL n. 133 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 13 settembre 2014), prevede numerose novità di carattere  fiscale.
E’ interessante analizzare quella riguardantI la ridefinizione degli interventi in edilizia, con riflessi sull’Iva. Il concetto di “manutenzione straordinaria” è stato ampliato e adesso anche  quelli  consistenti  nel  frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, nonché  del  carico  urbanistico  purché  non  sia  modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso. Sull’Iva, la modifica ha delle ripercussioni, in quanto alcuni interventi che prima rientravano nelle opere di “restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, ora sono confluite nelle lettere a) e b) del DPR n. 380/2001, art. 127-terdecies, Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, che prevede alle cessioni di beni finiti forniti per  gli  interventi  di  recupero  del  patrimonio  edilizio con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, l’aliquota del 10%. Mentre le cessioni di beni finiti da destinare agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere effettuate applicando l’aliquota ordinaria del 22%.  Sono  inoltre  soggetti  all’aliquota  agevolata  del  10% gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti su “fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata”. I medesimi interventi effettuati su fabbricati che non rientrino tra quelli sopra citati, sono soggetti all’aliquota del 22%. E’ necessario, quindi, definire con attenzione gli interventi edilizi da effettuare, al fine di determinare correttamente l’aliquota da applicare

lunedì 28 luglio 2014

PAGAMENTI E ADEMPIMENTI FISCALI TREGUA SINO A FERRAGOSTO


PAGAMENTI E ADEMPIMENTI FISCALI
TREGUA SINO A FERRAGOSTO
Si ricorda che gli adempimenti fiscali e i versamenti da fare con il modello F24 in scadenza dal 1° al 20 agosto possono essere eseguiti fino al 20 agosto senza maggiorazioni. La tregua riguarda i versamenti da fare con il modello F24 e cioè i versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'Inps e delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli enti previdenziali.
Lo slittamento sino al 20 agosto è previsto dagli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 241/1997, cioè i versamenti unitari con il modello F24, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (la norma di riferimento è l’articolo 3-quater, del decreto legge 16/2012, convertito dalla legge 44/2012).

mercoledì 23 luglio 2014

MANCANZA DELL’INVENTARIO: LEGITTIMO L’ACCERTAMENTO


MANCANZA DELL’INVENTARIO: LEGITTIMO L’ACCERTAMENTO
PER LA CASSAZIONE HA RAGIONE L’AGENZIA DELLE ENTRATE
La Corte di Cassazione ha dato ragione all’Agenzia delle Entrate che aveva effettuato un accertamento nei confronti di un’azienda per inventario irregolare. Per la Corte  è legittimo l'accertamento induttivo qualora la contabilità dell'azienda presenti un inventario "irregolare", in quanto privo dell'indicazione della consistenza dei beni oggetto delle rimanenze.
In particolare, secondo i giudici, "l'incompletezza della documentazione contabile [.] rende non attendibili le scritture e autorizza l'accertamento in via induttiva".
Inoltre, il riferimento al bilancio e relativa nota integrativa non è sufficiente a compensare tale irregolarità, in quanto, ai sensi dell'art. 15, D.P.R. n. 600/1973, l'inventario e il bilancio sono documenti contabili distinti e aventi contenuto e finalità diverse. (Fonte informative Seac)

venerdì 6 giugno 2014

IN VIGORE DA OGGI PER LE IMPRESE LA FATTURAZIONE ELETTRONICA. E' OBBLIGATORIA PER MINISTERI, INPS, INAIL E AGENZIE


IN VIGORE DA OGGI LA FATTURAZIONE ELETTRONICA
OBBLIGATORIA PER MINISTERI, INPS, INAIL E AGENZIE
Dal 31 marzo 2015 obbligo esteso a tutti gli enti
Da oggi, 6 giugno, è in vigore l'obbligo della fattura elettronica verso la Pubblica amministrazione, non tutta, al momento sono interressati Ministeri, enti di previdenza e Agenzie. Questo nuovo adempimento è una rivoluzione anche se non interessa tutte le amministrazioni pubbliche. L'obbligo di fatturazione si estenderà a tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato dello Stato solo dal 31 marzo 2015. 
L’adempimento non va sottovalutato, in quanto rientrano da subito nell’obbligo oltre 18 mila uffici su tutto il territorio dello Stato (sono interessati scuole di ogni ordine e grado, ufici della Polizia di Stato, Carabinieri, alla Guardia di finanza ecc.)

martedì 27 agosto 2013

IMPOSTE NON PAGATE: RAVVEDIMENTO SPRINT ENTRO 14 GIORNI


FISCALE/RAVVEDIMENTO
IMPOSTE NON PAGATE IL 20 AGOSTO
ENTRO 14 GIORNI IL RAVVEDIMENTO SPRINT
I contribuenti che non hanno versato le imposte derivanti dal modello UNICO con la maggiorazione dello 0,40% o delle altre imposte in scadenza lo scorso 20 agosto, hanno tempo 14 giorni per il ravvedimento sprint. Cioè possono sanare la propria posizione ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso che permette di ridurre l'ordinaria sanzione del 30%. 

Tre sono i tipi di ravvedimento:
  • "sprint", al quale si può ricorrere entro 14 giorni dalla scadenza applicando la sanzione dello 0,2% per ciascun giorno di ritardo; 
  • "breve", che va effettuato dal 15° al 30° giorno successivo, con sanzione del 3% fisso; 
  • "lungo", che va effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva per le imposte derivanti dalle dichiarazioni annuali oppure entro un anno per le imposte non derivanti da dichiarazioni annuali, con sanzione del 3,75%. Sono in ogni caso dovuti gli interessi legali del 2,5% su base annua.
Fonte: Il Sole 24 Ore



giovedì 25 luglio 2013

RINVIO SCADENZA FISCALE L’INVIO DEL MODELLO 770 SLITTA AL 20 SETTEMBRE


FISCCALE
RINVIO SCADENZA FISCALE
L’INVIO DEL MODELLO 770 SLITTA AL 20 SETTEMBRE
rinvio
Firmato il provvedimento che sposta il termine ultimo per la trasmissione telematica all'agenzia delle Entrate del modello 770, da parte dei sostituti d'imposta, per l'anno 2013, dal 31 luglio al 20 settembre prossimi.
La proroga della scadenza è stata prevista in un decreto della presidenza del Consiglio dei ministri, firmato ieri, che tiene conto delle esigenze manifestate dalle aziende e da numerose categorie di professionisti, fra cui i consulenti del lavoro, i giovani ragionieri e i tributaristi. La lamentazione comune a tutte le categorie riguardava la tempistica, troppo ristretta, determinata dal rinvio dei pagamenti di Unico 2013.