Visualizzazione post con etichetta IVA. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta IVA. Mostra tutti i post

lunedì 9 ottobre 2017

NON HAI PAGATO L'IVA? IN ARRIVO GLI AVVISI BONARI PER IL PRIMO TRIMESTRE

La comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA 2017 permette all'Agenzia delle Entrate di incrociare i dati con i versamenti effettuati e quindi di verificare in tempi più celeri se l'azienda ha omesso il pagamento di quanto dovuto 
Per quanto riguarda la prima comunicazione, chi non era regolare con i pagamenti IVA 2017, nel mese di luglio ha ricevuto una lettera di invito (compliance) a provvedere alla regolarizzazione e nel caso in cui non lo avesse fatto (con il ravvedimento operoso), adesso rischia l'applicazione di una sanzione del 10%, perché l'Agenzia sta provvedendo a recapitare in questi giorni l'avviso bonario, che esclude la possibilità di ravvedimento operoso e bisognerà pagare l’importo di Iva non versata con sanzioni al 10%, entro 30 giorni, fatta salva la possibilità di richiedere la rateazione dell’importo.
Si tratta degli avvisi bonari a seguito di controlli automatici sui dati delle comunicazioni liquidazioni Iva trimestrali e i versamenti Iva effettuati.
Con l’introduzione delle comunicazioni trimestrali e con l’approvazione del DL 193/2016, introdotto al fine di contrastare l’evasione Iva, è stata prevista una deroga alla disciplina ordinaria, autorizzando l’Agenzia delle Entrate ad inviare avvisi bonari sprint ai contribuenti e di fatto escludendo la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso in caso di Iva non versata.

martedì 31 marzo 2015

ESTENSIONE REVERSE CHARGE, EDILIZIA, IMPIANTISTI E IMPRESE DI PULIZIA LE IMPRESE OBBLIGATE



Associazione Libera Impresa
ESTENSIONE REVERSE CHARGE, CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
EDILIZIA, IMPIANTISTI E IMPRESE DI PULIZIA LE IMPRESE OBBLIGATE
Rientrano le attività strettamente collegate agli edifici
L’Agenzia delle Entrate ha emanato una importante circolare che fornisce numerosi chiarimenti in merito all’estensione dell’inversione contabile ai nuovi settori. E’ necessario far riferimento ai codici ATECO per identificare i servizi attratti nel regime del reverse charge e al fatto che sono lavorazioni strettamente collegate agli edifici e non a immobili in genere. Le imprese di pulizia ad esempio applicheranno il nuovo regime in tutte le attività eseguite negli edifici, comprese quelle prestate a professionisti. Nelle installazioni di impianti in edifici bisogna ricomprendere anche la manutenzione e la riparazione.
Il meccanismo del reverse charge sposta in capo al committente l’assolvimento degli obblighi IVA. Pertanto Le aziende che hanno codici ATECO rientranti nelle categorie sotto specificate devono emettere la fattura con “l’inversione contabile”, indicando la dicitura (per esempio art.17 comma 6 dpr 633/72 con applicazione dell’iva a carico del destinatario della fattura, in ogni caso è necessario consultarsi con il proprio consulente).
Interessa i lavori su edifici eseguiti per un committente con partita iva anche se l’appalto è diretto, mentre in caso di fatturazione ad un privato rimane l’applicazione normale del regime iva.
I codici ATECO interessati dal nuovo reverse charge sono:

Pulizia
812100, 812202, 812910, 433909
Installazione impianti
432101, 432102, 432201, 432202, 432203, 432901, 432902, 432909
Completamento edifici
433100, 433201, 433202, 433300, 433400, 433901, 433909;
Demolizione edifici
431100


Per contattare la segreteria dell’associazione
tel. 079262558/3299544863 – email: ali@liberaimpresa.org.

mercoledì 31 dicembre 2014

ESTESO IL MECCANISMO DEL REVERSE CHARGE (Interessa in particolare servizi di pulizia, installazione di impianti ed edilizia)


Associazione Libera Impresa

LIBERAIMPRESA.ORG

INVERSIONE CONTABILE 0 REVERSE CHARGE
L'inversione contabile, o reverse charge è un particolare meccanismo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, per effetto del quale il destinatario di una cessione di beni o prestazione di servizi, se soggetto passivo nel territorio dello Stato, è tenuto all'assolvimento dell'imposta in luogo del cedente o prestatore.
Quest'ultimo soggetto emette fattura senza addebitare l'imposta ed indica la norma che prevede l'applicazione del regime del reverse charge (articolo 17 comma 6 del Dpr 633/1972). Il destinatario della cessione di beni o della prestazione del servizio deve integrare la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota propria della operazione messa in essere dal cedente o prestatore del servizio, della relativa imposta e inoltre deve registrare il documento sia nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, che nel registro degli acquisti a tal punto da rendere neutrale l'effetto dell'imposta.
L'inversione contabile è uno strumento utile per l'Erario e tale meccanismo prevede che il cedente/prestatore riceva dal cliente l'importo del bene ceduto o della prestazione eseguita, con la conseguenza che non si determina in capo ad esso l'obbligo di versare l'Iva dell'operazione eseguita.
Fonte: Wikipedia
LEGGE DI STABILITA’ 2015
ESTESO IL MECCANISMO DEL REVERSE CHARGE (Interessa in particolare servizi di pulizia, installazione di impianti ed edilizia)

Modifiche all'art. 17 del DPR n. 633/72, lettera a-ter), con l'estensione dell’inversione contabile anche alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, a prescindere dalla qualifica soggettiva dei soggetti prestatori/cessionari dei servizi.
Le nuove disposizioni, integrando l’art. 17 del DPR n. 633/72, introducono nell’ordinamento nazionale ulteriori ipotesi di reverse charge, al settore edile, imprese dell’installazione degli impianti, servizi di pulizia e settore energetico, in conformità agli articoli 199 e 199-bis della direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA).
Nello specifico, l’art. 1, co. 653, lett. a), n. 2) introduce all’art. 17, co. 6 del DPR n. 633/72, la lettera a-ter), che estende l’applicazione dell’inversione contabile anche alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, a prescindere dalla qualifica soggettiva dei soggetti prestatori/cessionari dei servizi.
Il comma 653, lettera a), n. 3) della norma in esame estende il reverse charge alle seguenti ulteriori fattispecie :
  • ai trasferimenti delle quote di emissione di gas-serra operati, nell’ambito del sistema europeo di emission trading (EU ETS), a norma dell’art. 12 della direttiva 2003/87/CE (lettera d-bis);
  • ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla stessa direttiva 2003/87/CE, nonché di certificati relativi all’energia e al gas (lettera d-ter);
  • alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore, individuato attraverso il rinvio all’art. 7-bis, co. 3, lett. a), del DPR n. 633/19721 (lettera d-quater);
  • alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1, supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3) (lettera d-quinquies).

PROVVEDIMENTO IN VIGORE DAL 01/01/2015

martedì 30 dicembre 2014

IVA: ENTRA IN VIGORE LO SPLIT PAYMENT


Associazione Libera Impresa

LIBERAIMPRESA.ORG
LO SPLIT PAYMENT
Il termine sta ad indicare che il versamento dell’IVA riguarderà direttamente il cessionario o committente, se è uno dei soggetti indicati nella nuova disposizione, purché non risultino debitori d’imposta

SOGGETTI INTERESSATI
sono tutti i fornitori della pubblica amministrazione che dal 1 gennaio 2015 pur avendo emesso regolare fattura con addebito di Iva, incasseranno solo l’imponibile.
Sarà la stessa pubblica amministrazione a versare l’Iva all’Erario invece che al fornitore.
Per pubblica amministrazione si intendono tutti gli enti indicati nell’art. 6, 5 c. Dpr 633/72 tra cui le Camere di commercio, gli enti ospedalieri, aziende sanitarie locali, Università ecc.
LEGGE DI STABILITA’
ENTRA IN VIGORE LO SPLIT PAYMENT
Cambiano le modalità di pagamento dell’IVA per le amministrazioni pubbliche. Dal primo di gennaio 2015, per recuperare gettito da evasione IVA, è stato aggiunto l’articolo 17-ter al DPR 633/1972, disponendo per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti di enti pubblici l’imposta sul valore aggiunto venga in ogni caso versata dai medesimi soggetti pubblici (c.d. split payment) secondo modalità e termini che saranno fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Pertanto i fornitori di beni e servizi alla pubblica amministrazione riceveranno l’importo del corrispettivo al netto dell’IVA che verrà così versata, dai soggetti pubblici cessionari, direttamente all’erario.


mercoledì 9 aprile 2014

NON E’ REATO L’OMESSO VERSAMENTO IVA SINO A 103 MILA EURO


SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
NON E’ REATO L’OMESSO VERSAMENTO IVA SINO A 103 MILA EURO
La Corte Costituzionale ha stabilito, con Sentenza 8 aprile 2014 n. 80,  che non è reato l'omesso versamento dell'IVA fino all'importo annuo di euro 103.291,38 per i fatti commessi entro il 17 settembre 2011.
Secondo la Corte, la soglia di punibilità di euro 50.000,00, nel quadro normativo all'epoca in vigore, era lesiva del principio di uguaglianza in quanto irragionevole ed inferiore rispetto ad altre fattispecie penali di maggiore gravità. Emergeva pertanto una disparità di trattamento fra il contribuente che, in debito d'IVA per importo compreso fra 50,000 mila e 77.468 euro, non aveva presentato la relativa dichiarazione annuale e il contribuente che, nella stessa situazione, aveva invece presentato la dichiarazione senza però versare il tributo. La Consulta, quindi ha dichiarato illegittimo l'art. 10-ter, D.Lgs, n. 74/2000, nella parte in cui, per fatti commessi sino al 17/9/2011, punisce l'omesso versamento dell'IVA dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, a 103.291,38

lunedì 30 settembre 2013

DAL 1° OTTOBRE 2013 SCATTA L’AUMENTO DELL’IVA AL 22%



DAL 1° OTTOBRE 2013
SCATTA L’AUMENTO DELL’IVA AL 22%
Vista la crisi di Governo, dall'1 ottobre 2013 entra in vigore l’aumento dell'aliquota IVA ordinaria al 22%, in sostituzione della precedente aliquota del 21% entrata in vigore il 17 settembre 2011. 
Come procedere?
In primo luogo è necessario valutare il tipo di operazione: cessione di beni o prestazione di servizio e il momento in cui viene effettuata l’operazione.
Cessioni di beni
in caso di cessioni di beni l'operazione si considera effettuata al momento della consegna dei beni. Pertanto le consegne effettuate fino al 30 settembre 2013 scontano l'aliquota del 21%, mentre le consegne effettuate dall'1 ottobre sconteranno l'aliquota del 22%.
Prestazioni di servizi
le prestazioni di servizi si considerano effettuate al momento del pagamento o, se anteriore, al momenti di emissione della fattura. Pertanto le prestazioni pagate e/o fatturate entro il 30 settembre scontano l'aliquota del 21%. Le prestazioni pagate e/o fatturate dall'1 ottobre sconteranno la nuova aliquota del 22%.
Nei registratori di cassa dei commercianti dovrà essere modificata l’aliquota Iva ordinaria ai fini dell’emissione delle fatture fiscali, per le quali l’Iva viene esposta. 
Per gli scontrini e le ricevute, invece, nel registro dei corrispettivi, dove vanno registrate le operazioni giornaliere, va creata un’apposita colonna, relativa all’aliquota Iva del 22%.



domenica 25 settembre 2011

FATTURE CON IVA AL 20 INVECE DEL 21 PER CENTO, 30 GIORNI PER CORREGGERE

Deve essere emessa una nuova fattura per correggere quelle emesse erroneamente con l'aliquota Iva del 20% al posto del 21%, da applicare per tutte le operazioni effettuate dal 17 settembre 2011, con l'addebito al cliente della sola maggior imposta. Se la fattura errata è stata solo stampata, ma non consegnata, è possibile annullarla e rimetterne una corretta.
Spetta, quindi, al cedente/commissionario la regolarizzazione dell'operazione, ma se ciò non avviene, ad esempio per un errata interpretazione del momento di effettuazione dell'operazione, il cessionario/committente può evitare le sanzioni se, entro 30 giorni dalla registrazione della fattura errata nel registro degli acquisti, versa la maggiore Iva, che gli sarebbe stata addebitata, e se si presenta all'agenzia delle Entrate con un'autofattura in duplice copia, contenente le stesse indicazioni che avrebbe dovuto avere la nota di variazione in aumento, che il cedente avrebbe dovuto emettere. (Fonte Sole 24ore)

venerdì 16 settembre 2011

DA DOMANI 17 SETTEMBRE AUMENTO IVA AL 21 PER CENTO


Dal 17 settembre scatta l'aumento IVA al 21% previsto dalla manovra finanziaria 2011, che ha innalzato l'aliquota del 20% di un punto. Nella pratica significa un rincaro di una lunga serie di prodotti e servizi, con importanti novità per le aziende: per capire quando applicare l'incremento, la discriminante diventa il momento di effettuazione della cessione di un bene o servizio (art. 6 Dpr 633/72).


Leggi InformALI N° 107