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mercoledì 20 gennaio 2016

ATTENZIONE ALLA LEGGE FINANZIARIA 2016: LE PRINCIPALI NOVITA'



LIBERAIMPRESA.ORG

Associazione Libera Impresa

ATTENZIONE ALLA LEGGE FINANZIARIA 2016
STABILITA': LE PRINCIPALI NOVITA' 
Nel documento “Legge di Stabilità 2016” trovate le misure approvate e un giudizio sintetico sulla loro efficacia per le piccole imprese.
La legge è stata pubblicata sul n. 70 della G.U. 30.12.2015, n. 302,  c.d. “Legge di stabilità 2016”. E' in vigore dall’1.1.2016, tra le novità prevede:
  • l’esenzione TASI delle unità immobiliari (non di lusso) adibite ad abitazione principale;
  • l’introduzione della nuova detrazione IRPEF relativamente all’IVA dell’acquisto di unità immobiliari residenziali;
  • l’esenzione IRAP per gli esercenti attività agricole;
  • la proroga al 31.12.2016 delle detrazioni 50%-65%;
  • la possibilità di dedurre maggiori ammortamenti per i beni strumentali nuovi;
  • l’aumento del limite dei ricavi / compensi ai fini dell’applicazione del regime forfetario;
  • la riproposizione dell’assegnazione / cessione agevolata di immobili ai soci, compresa la trasformazione in società semplice nonché dell’estromissione agevolata dell’immobile dell’imprenditore individuale;
  • la revisione del regime IVA delle note di variazione;
  • l’anticipo all’1.1.2016 dell’applicazione della Riforma del regime sanzionatorio;
  • l’aumento da € 1.000 a € 3.000 del limite di utilizzo del denaro contante;
  • la revisione della disciplina delle locazioni immobiliari con patti contrari alla legge;
  • la cessione della detrazione IRPEF 65% da parte dei soggetti incapienti;
  • l’introduzione della disciplina civilistico-fiscale dell’acquisto agevolato della “prima casa” tramite leasing;
  • l’introduzione di uno specifico credito d’imposta per nuovi investimenti nel Mezzogiorno;
  • l’esenzione IRAP per medici ospedalieri;
  • l’introduzione di nuovi termini ai fini dell’accertamento (applicabili dagli accertamenti 2016 e anni successivi);
  • la riammissione alla rateazione dei contribuenti decaduti dal beneficio nei 36 mesi antecedenti il 15.10.2015;
  • la proroga al 31.12.2016 dell’agevolazione contributiva per le nuove assunzioni a tempo indeterminato;
  • la revisione del bonus riqualificazione alberghi;
  • l’introduzione della disciplina delle nuove “società benefit”. 
LEGGI LA 
SCHEDA OPERATIVA  
(riservata agli associati)


Per informazioni contattare la segreteria dell’associazione,
tel. 079262558/3299544863 – email: ali@liberaimpresa.org

giovedì 8 gennaio 2015

ENTRA IN VIGORE IL NUOVO FORFETTARIO, LE FATTURE SI EMETTONO SENZA IVA


Associazione Libera Impresa
LEGGE DI STABILITA’ 2015 - IL NUOVO REGIME FISCALE
ENTRA IN VIGORE IL NUOVO FORFETTARIO
LA VALUTAZIONE DELLA CONVENIENZA DEVE ESSERE FATTA IMMEDIATAMENTE, LE FATTURE SI EMETTONO SENZA IVA
Dal 1° gennaio 2015 entra in vigore il nuovo regime forfettario di determinazione del reddito per le imprese individuali e i lavoratori autonomi, al posto dei regimi di favore attualmente vigenti (regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000 e regime dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011). Il nuovo regime: interessa  
  • le  persone  fisiche  esercenti  attività d'impresa, arti o professioni;
  • opera  come  regime  naturale,  quindi  i  soggetti che possiedono i requisiti previsti non sono tenuti ad  effettuare  alcuna  opzione  per  l'ingresso  nel regime;  
  • resta  salva  la  facoltà  di  optare  per  il  regime ordinario dell'Iva e delle imposte sui redditi;  
  • non  ha  un  limite  di  durata,  pertanto  può  essere applicato finché permangono i requisiti richiesti.
Il nuovo regime forfettario adottabile dai contribuenti di minori dimensioni si presenta come un regime naturale, al quale si accede semplicemente presentando i requisiti che la norma richiede per la sua applicazione, da verificare alla data della chiusura dell’anno precedente, per coloro che sono già in attività. Diverso il discorso per i contribuenti che iniziano l’attività nel 2015, per i quali l’applicazione del regime forfettario è condizionata all’esercizio di un’opzione che presuppone una previsione di avverare i requisiti richiesti dall’articolo 1, comma 54 della legge 190/14. Nel caso in cui, a consuntivo, quei limiti non fossero rispettati, il contribuente perderebbe l’accesso al nuovo regime ma solo dall’anno successivo.
Considerato che nel regime forfettario non si applica l’Iva, se voglio esprimere l’opzione di stare nel regime ordinario ( che è bene ricordarlo ha valenza minima triennale) posso emettere la prima fattura del 2015 applicando l’Iva.
E’ chiaro, quindi, che la valutazione deve essere fatta immediatamente, per valutare con attenzione le convenienze economiche del nuovo sistema fiscale.
Gli  imprenditori  che  applicano  il  nuovo  regime fiscale  agevolato,  obbligati  al  versamento previdenziale  presso  le  gestioni  speciali  artigiani  e commercianti,  possono  usufruire  di  un  sistema  di maggior  favore anche in  ambito  previdenziale.  Tale sistema  prevede  la  determinazione  del  contributo  a percentuale  sul  reddito  dichiarato,  senza  un  livello minimo  imponibile, 

Per informazioni contattare la segreteria dell’associazione, tel. 079262558/3299544863 – email: ali@liberaimpresa.org.

mercoledì 31 dicembre 2014

ESTESO IL MECCANISMO DEL REVERSE CHARGE (Interessa in particolare servizi di pulizia, installazione di impianti ed edilizia)


Associazione Libera Impresa

LIBERAIMPRESA.ORG

INVERSIONE CONTABILE 0 REVERSE CHARGE
L'inversione contabile, o reverse charge è un particolare meccanismo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, per effetto del quale il destinatario di una cessione di beni o prestazione di servizi, se soggetto passivo nel territorio dello Stato, è tenuto all'assolvimento dell'imposta in luogo del cedente o prestatore.
Quest'ultimo soggetto emette fattura senza addebitare l'imposta ed indica la norma che prevede l'applicazione del regime del reverse charge (articolo 17 comma 6 del Dpr 633/1972). Il destinatario della cessione di beni o della prestazione del servizio deve integrare la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota propria della operazione messa in essere dal cedente o prestatore del servizio, della relativa imposta e inoltre deve registrare il documento sia nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, che nel registro degli acquisti a tal punto da rendere neutrale l'effetto dell'imposta.
L'inversione contabile è uno strumento utile per l'Erario e tale meccanismo prevede che il cedente/prestatore riceva dal cliente l'importo del bene ceduto o della prestazione eseguita, con la conseguenza che non si determina in capo ad esso l'obbligo di versare l'Iva dell'operazione eseguita.
Fonte: Wikipedia
LEGGE DI STABILITA’ 2015
ESTESO IL MECCANISMO DEL REVERSE CHARGE (Interessa in particolare servizi di pulizia, installazione di impianti ed edilizia)

Modifiche all'art. 17 del DPR n. 633/72, lettera a-ter), con l'estensione dell’inversione contabile anche alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, a prescindere dalla qualifica soggettiva dei soggetti prestatori/cessionari dei servizi.
Le nuove disposizioni, integrando l’art. 17 del DPR n. 633/72, introducono nell’ordinamento nazionale ulteriori ipotesi di reverse charge, al settore edile, imprese dell’installazione degli impianti, servizi di pulizia e settore energetico, in conformità agli articoli 199 e 199-bis della direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA).
Nello specifico, l’art. 1, co. 653, lett. a), n. 2) introduce all’art. 17, co. 6 del DPR n. 633/72, la lettera a-ter), che estende l’applicazione dell’inversione contabile anche alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, a prescindere dalla qualifica soggettiva dei soggetti prestatori/cessionari dei servizi.
Il comma 653, lettera a), n. 3) della norma in esame estende il reverse charge alle seguenti ulteriori fattispecie :
  • ai trasferimenti delle quote di emissione di gas-serra operati, nell’ambito del sistema europeo di emission trading (EU ETS), a norma dell’art. 12 della direttiva 2003/87/CE (lettera d-bis);
  • ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla stessa direttiva 2003/87/CE, nonché di certificati relativi all’energia e al gas (lettera d-ter);
  • alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore, individuato attraverso il rinvio all’art. 7-bis, co. 3, lett. a), del DPR n. 633/19721 (lettera d-quater);
  • alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1, supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3) (lettera d-quinquies).

PROVVEDIMENTO IN VIGORE DAL 01/01/2015