Visualizzazione post con etichetta INVENTARIO. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta INVENTARIO. Mostra tutti i post

lunedì 28 dicembre 2015

OBBLIGATORIO ENTRO FINE ANNO REDIGERE L'INVENTARIO


LIBERAIMPRESA.ORG

Associazione Libera Impresa

ADEMPIMENTI OBBLIGATORI
INVENTARIO DI FINE ANNO
Per le imprese ogni anno, al 31 dicembre (per quelle che l’esercizio fiscale coincide con l’anno solare), c’è l’obbligo di procedere alla valutazione del magazzino in relazione alle giacenze di merci, semilavorati, materie prime, sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di lavorazione, lavori in corso su ordinazione e prodotti finiti.
Evitiamo di prendere in considerazione le imprese che hanno l’obbligo di tenuta della contabilità di magazzino, in quanto l’obbligo scatta in base ad un determinato fatturato o a giacenze che superano il milione di euro, in tal caso l’importo dell’inventario di fine anno dovrà coincidere con tali scritture contabili.
Se invece l’azienda non è tenuta ai fini fiscali alla contabilità di magazzino, l’inventario ha lo scopo di verificare la corrispondenza delle reali giacenze di magazzino e deve riguardare sia i beni presenti presso i magazzini dell’impresa (che presso i depositi e le unità locali) sia le disponibilità presso terzi (merci in conto deposito o in conto lavorazione).

LEGGI TUTTA LA CIRCOLARE

Per informazioni contattare la segreteria dell’associazione
tel. 079262558/3299544863 – email: ali@liberaimpresa.org.

mercoledì 23 luglio 2014

MANCANZA DELL’INVENTARIO: LEGITTIMO L’ACCERTAMENTO


MANCANZA DELL’INVENTARIO: LEGITTIMO L’ACCERTAMENTO
PER LA CASSAZIONE HA RAGIONE L’AGENZIA DELLE ENTRATE
La Corte di Cassazione ha dato ragione all’Agenzia delle Entrate che aveva effettuato un accertamento nei confronti di un’azienda per inventario irregolare. Per la Corte  è legittimo l'accertamento induttivo qualora la contabilità dell'azienda presenti un inventario "irregolare", in quanto privo dell'indicazione della consistenza dei beni oggetto delle rimanenze.
In particolare, secondo i giudici, "l'incompletezza della documentazione contabile [.] rende non attendibili le scritture e autorizza l'accertamento in via induttiva".
Inoltre, il riferimento al bilancio e relativa nota integrativa non è sufficiente a compensare tale irregolarità, in quanto, ai sensi dell'art. 15, D.P.R. n. 600/1973, l'inventario e il bilancio sono documenti contabili distinti e aventi contenuto e finalità diverse. (Fonte informative Seac)