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lunedì 4 aprile 2016

LAVORI PUBBLICI: IN VIGORE I CAM (CRITERI AMBIENTALI MINIMI) PER COSTRUZIONE,RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE UFFICI


lavori edili: Carpenter al lavoro sul posto Editoriali

Il Ministero dell'Ambiente ha reso operativi i CAM riguardanti il settore delle costruzioni, pubblicando sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del 24 dicembre 2015: “Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione”.
(Gazzetta Ufficiale GU Serie Generale n.16 del 21 gennaio scorso con il relativo allegato che contiene i CAM-Criteri Ambientali Minimi da rispettare e fa parte del Piano d’azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione ovvero, in sigla, il PAN GPP - Piano d’azione nazionale sul Green Public Procurement. 
Il piano definisce gli obiettivi ambientali strategici di riferimento per il GPP in Italia: 
  • efficienza e risparmio nell’uso delle risorse, in particolare dell’energia e conseguente riduzione delle emissioni di CO2; 
  • riduzione dell’uso di sostanze pericolose; 
  • riduzione quantitativa dei rifiuti prodotti. 
L'obiettivo del PAN GP era raggiungere entro il 2015 il 50% di appalti “verdi” sul totale degli appalti aggiudicati, risultato non rispettato, per questo si cambia rotta introducendo l'obbligo per le stazioni appaltanti di comunicare all’Autorità Nazionale Anticorruzione i dati sui propri acquisti/appalti fatti in conformità con i Criteri Ambientali Minimi. 
L’allegato, di 61 pagine, consta di una premessa e di un unico capitolo intitolato “Criteri ambientali Minimi per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici singoli o in gruppi”. Tra le specifiche tecniche dei componenti vi è l’obbligo che l’edificio debba contenere prodotti recuperati o riciclati. Tra i criteri specifici per i componenti edilizi alcune raccomandazioni: - materiali e i prodotti in legno devono provenire da fonti legali e da boschi gestiti in maniera responsabile e/o sostenibile e/o essere costituiti da legno riciclato; -il contenuto di materia prima seconda recuperata o riciclata deve esser pari almeno al 30% in peso sul totale dei componenti in materia plastica utilizzati. Non esiste alcuna raccomandazione specifica per i prodotti in metallo salvo l’acciaio per usi strutturali. 
Per quanto riguarda i serramenti esterni, anche questi devono rispettare i CA, come previsto in un decreto specifico nel 2011, il DM del 25 luglio 2011 apparso sulla G.U. n. 220 del 21 settembre 2011 intitolato (Allegato 2): “Criteri Ambientali Minimi per l’acquisto di serramenti esterni” . Il decreto, che riguarda i serramenti in legno, metallo e pvc, risulta tuttora in vigore.
Per maggiori informazioni e/o per attivare il servizio di assistenza, 
telefona al 329954863 oppure invia un'email a ali@liberaimpresa.org.

mercoledì 19 novembre 2014

DECRETO SBOCCA ITALIA: COSA CAMBIA NEGLI INTERVENTI IN EDILIZIA


Associazione Libera Impresa
E’ IN VIGORE IL DECRETO SBOCCA ITALIA - NOVITA’ FISCALI (1)
COSA CAMBIA NEGLI INTERVENTI IN EDILIZIA
Il Decreto Sblocca Italia (DL n. 133 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 13 settembre 2014), prevede numerose novità di carattere  fiscale.
E’ interessante analizzare quella riguardantI la ridefinizione degli interventi in edilizia, con riflessi sull’Iva. Il concetto di “manutenzione straordinaria” è stato ampliato e adesso anche  quelli  consistenti  nel  frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, nonché  del  carico  urbanistico  purché  non  sia  modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso. Sull’Iva, la modifica ha delle ripercussioni, in quanto alcuni interventi che prima rientravano nelle opere di “restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, ora sono confluite nelle lettere a) e b) del DPR n. 380/2001, art. 127-terdecies, Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, che prevede alle cessioni di beni finiti forniti per  gli  interventi  di  recupero  del  patrimonio  edilizio con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, l’aliquota del 10%. Mentre le cessioni di beni finiti da destinare agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere effettuate applicando l’aliquota ordinaria del 22%.  Sono  inoltre  soggetti  all’aliquota  agevolata  del  10% gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti su “fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata”. I medesimi interventi effettuati su fabbricati che non rientrino tra quelli sopra citati, sono soggetti all’aliquota del 22%. E’ necessario, quindi, definire con attenzione gli interventi edilizi da effettuare, al fine di determinare correttamente l’aliquota da applicare

sabato 27 luglio 2013

AZIENDE EDILI, LO SCONTO SI APPLICA PER IL 2013

Sgravi contributivi
EDILIZIA
AZIENDE EDILI, LO SCONTO SI APPLICA PER IL 2013
COMUNICATO INPS SULLA RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI
La direzione dell’INPS, con Messaggio n. 11999 del 25 luglio 2013, ha comunicato che dal 30 agosto potranno  essere operativi gli sgravi  di cui all’articolo 29, DL n. 244/1995 e potranno essere applicati nella misura pari all’11,50%, sempre che la predetta misura non venga modificata con decreto entro il 31/07/2013.
Per applicare lo sconto le imprese edili interessate, a decorrere dal 30 agosto, sono tenute  a  inoltrare  apposita  istanza  telematica  (modulo  RidEdil), al fine di ottenere il Codice di Autorizzazione 7N.
La predetta riduzione contributiva è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2013.