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mercoledì 11 ottobre 2017

INFORTUNI SUL LAVORO: OBBLIGO DI INFORMARE L’INAIL ANCHE PER UN SOLO GIORNO (SANZIONE MINIMA 548 EURO)

Da domani 12 ottobre 2017 anche gli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro da uno a tre giorni (escluso quello dell'evento) devono essere comunicati all'INAIL. Attualmente si comunicano solo quelli che superano i 3 gg.. La comunicazione è finalizzata ai fini statistico-informativo, per consentire la raccolta di dati e informazioni nel SINP - Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione.
Pertanto, entro due giorni da quando si ha notizia dell'infortunio (come per la denuncia) il datore di lavoro deve inviare compilato in via telematica il modello "Comunicazione d'infortunio ai fini statistico informativi".
La violazione dell'obbligo di comunicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 548,00 a € 1.972,80.

lunedì 2 ottobre 2017

INFORTUNI: DAL 12 OTTOBRE SI DENUNCIA ANCHE QUELLO SUPERIORE A UN GIORNO

Dal 12 ottobre diventa obbligatorio comunicare all’Inail – a fini statistici e informativi - gli infortuni subiti dai lavoratori con
prognosi superiore a un giorno oltre a quello dell’infortunio. L'obbligo è stabilito dal decreto del ministero del Lavoro 183 /2016 – istitutivo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp) - i datori di lavoro saranno obbligati a comunicare all'INAIL, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, gli infortuni dei lavoratori anche se di durata di un solo giorno, oltre a quello dell’evento. Si ricorda che in precedenza l’obbligo era solamente a fini assicurativi per gli infortuni oltre i tre giorni. Inizialmente il nuovo obbligo sarebbe dovuto partire il 12 aprile 2017, ma il termine è stato poi rinviato di sei mesi dalla legge 19/2017 di conversione del Decreto legge Milleproroghe 244/2016.

venerdì 27 novembre 2015

INFORTUNI SUL LAVORO, E’ SEMPRE IL DATORE DI LAVORO IL RESPONSABILE


LIBERAIMPRESA.ORG

Associazione Libera Impresa

INFORTUNI SUL LAVORO
LA RESPONSABILITA’ E’ DEL DATORE DI LAVORO, ANCHE SE NON HA VIOLATO NORME SPECIFICHE
Le lavorazioni si svolgevano ad una altezza inferiore a due metri dal suolo, quindi non erano necessario installare impalcature di sostegno previste dal TU Sicurezza, ma la caduta del lavoratore ha provocato l’infortunio mortale sul lavoro.
La Corte di Cassazione, che si è occupata del caso, ha ravvisato comunque la violazione dell'articolo 11, comma 7, lettera d) del DPR n. 547/1955, in virtù del quale i lavori all'aperto devono essere strutturati in modo tale che i lavoratori non possano scivolare o cadere, nonché la violazione del principio generale di diligenza e prudenza posto dal Codice Civile, secondo il quale il datore deve sempre e comunque prevenire ogni prevedibile ed evitabile rischio per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro.
In sintesi, la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 46979 depositata il 26 novembre 2015, ha affermato la responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio mortale occorso al lavoratore anche qualora non vi siano state violazioni di norme specifiche sulla sicurezza: è sufficiente la mancata adozione degli accorgimenti per l'integrità dei dipendenti previsti dal Codice Civile.
(Tratto da Seacinfo)

Per informazioni, assistenza, compilazione della documentazione:
contattare la segreteria dell’associazione
tel. 079262558/3299544863 – email: ali@liberaimpresa.org

venerdì 29 agosto 2014

CLIENTE RISARCITO PER IL DANNO BIOLOGICO E MORALE ATTENZIONE ALLE CADUTE NEI LOCALI AZIENDALI



CLIENTE RISARCITO PER IL DANNO BIOLOGICO E MORALE
ATTENZIONE ALLE CADUTE NEI LOCALI AZIENDALI
Può costare molto caro al titolare dell’impresa se un cliente cade nei locali aziendali. E’ capitato ad un negoziante che per la rovinosa caduta di un proprio cliente, all'interno del suo esercizio, che gli ha causato postumi permanenti, si è visto condannare, con l’ordinanza della Cassazione n° 18101, al pagamento sia per il danno biologico quanto per quello morale.