LA CASSAZIONE CONDANNA LAVORATORE PER TRUFFA
DURANTE LA MALATTIA LAVORAVA PRESSO UN’ALTRA AZIENDA
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Il lavoratore che durante un periodo di malattia presta attività lavorativa presso terzi può essere condannato per truffa aggravata: solo l'accertamento del fatto che tale attività lavorativa non ha causato ritardi nella guarigione può esonerare il dipendente dal reato penale. Lo afferma la Corte di Cassazione, che nella Sentenza n. 33743 pubblicata il 30 luglio 2014.
La Corte, accogliendo il ricorso dell'azienda, annulla la sentenza di assoluzione del lavoratore, sostenendo che la sentenza di non luogo a procedere può essere pronunciata non tanto solo se l'imputato è dichiarato innocente, ma solo se non esiste possibilità che gli elementi raccolti in giudizio portino a diversa soluzione. Nel caso in specie, invece, i giudici della Corte suprema hanno ritenuto che gli elementi raccolti, cioè la prova che il lavoratore aveva prestato attività presso terzi, non fossero stati sufficientemente valutati e ha pertanto rinviato la causa al giudice dell'udienza preliminare. (Info-seac)
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venerdì 1 agosto 2014
LA CASSAZIONE CONDANNA LAVORATORE PER TRUFFA DURANTE LA MALATTIA LAVORAVA PRESSO UN’ALTRA AZIENDA
domenica 2 ottobre 2011
DAL 1° OTTOBRE 2011 RICHIESTA TELEMATICA PER LE VISITE MEDICHE DI CONTROLLO
Nell'ambito del progetto complessivo di informatizzazione e uso dei canali telematici per la trasmissione o richiesta documenti della pubblica amministrazione, l'INPS ha stabilito che dal 1° ottobre 2011 tutte le richieste di visite mediche di controllo per i lavoratori dipendenti dovranno essere inoltrate attraverso il canale telematico.
È previsto un periodo transitorio fino al 30 novembre 2011 durante il quale le richieste di visita medica di controllo inviate attraverso i canali tradizionali saranno considerate validamente presentate.
Alla scadenza del periodo transitorio il canale telematico diventerà esclusivo.
È previsto un periodo transitorio fino al 30 novembre 2011 durante il quale le richieste di visita medica di controllo inviate attraverso i canali tradizionali saranno considerate validamente presentate.
Alla scadenza del periodo transitorio il canale telematico diventerà esclusivo.
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