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Associazione Libera Impresa
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IMPIANTI TERMICI >35 KW, SCADENZA ADEMPIMENTI
ADEGUAMENTO LIBRETTO E INVIO DICHIARAZIONE ENTRO IL 24 GENNAIO 2015
Gli adempimenti scadevano il 25/12/2014, mentre l’invio alla Provincia deve essere fatto entro 30 giorni.
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Si segnala che il D.L. 91/2014, con l’art. 11 comma 7, ha fissato al 25 dicembre 2014 l’ulteriore termine entro cui espletare l’obbligo di dichiarazione: “Agli adempimenti relativi all'integrazione dei libretto di centrale per gli impianti termici civili previsti dall'articolo 284, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si procede, ove non espletati in precedenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto [25/06/2014]”.
La nuova scadenza è riservata agli impianti termici civili che rispondono a tutti i seguenti requisiti:
• Impianti in esercizio alla data dell'entrata in vigore della parte quinta del D.Lgs 152/06
• Impianti termici civili di potenza superiore a 35 kW
• L’adempimento non è stato espletato in precedenza entro il 31/12/2012.
L’art. 284 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. recita:
“Per gli impianti termici civili di potenza superiore al valore di soglia [ndr: 35 kW], in esercizio alla data dell'entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, il libretto di centrale previsto dall'articolo 11 del DPR 26 agosto 1993, n. 412 deve essere integrato, a cura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, entro il 31 dicembre 2012, da un atto in cui si dichiara che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'art. 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'art. 286. Entro il 31 dicembre 2012, il libretto di centrale deve essere inoltre integrato con l'indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 286. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione provvede ad inviare tali atti integrativi
all'autorità competente entro 30 giorni dalla redazione.”
Il comma 35 dell’art. 3 al D.Lgs. 128/2010 prevedeva inoltre che:
“Le denunce trasmesse ai sensi dell’articolo 284, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prima dell’entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzate ai fini D.Lgs. 152/2006, ovvero il modello previsto dalla parte I dell’allegato IX (ora soppresso), si ritiene che la stessa possa assolvere anche all’obbligo determinato a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 128/2010, non ravvisando alla stato attuale specifici motivi ostativi.
Nota relativa all’entrata in vigore dei nuovi Libretti di Impianto.
Il Libretto di Centrale richiamato dalle norme citate va inteso anche come “Libretto di Impianto per la climatizzazione estiva ed invernale”, recentemente introdotto a sostituzione sia del Libretto di Impianto (potenze inferiori a 35 kW), sia del Libretto di Centrale (potenze maggiori o superiori a 35kW). Si ricorda, infatti, che dal 15 ottobre 2014 per effetto dei DM 10/02/2014 e DM 20/06/2014, sono obbligatori i nuovi Libretti e i nuovi Rapporti di efficienza energetica.
La documentazione dovrà essere inviata alla Provincia delegata all'applicazione della normativa in questione per tutti i Comuni del territorio provinciale.
Per informazioni contattare la segreteria dell’associazione, tel. 079262558/3299544863 – email: ali@liberaimpresa.org.
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