La Corte di Cassazione con sentenza 04/11/2015, n. 44471 ha confermato il sequestro preventivo del mezzo utilizzato per il trasporto di rifiuti senza la preventiva autorizzazione.
Chi trasporta rifiuti, anche quelli prodotti dalla propria attività deve essere autorizzato dall’Albo gestori ambientali, che opera come previsto dal Dm 120/2014. In mancanza dell’iscrizione, anche se i rifiuti sono trasportati da chi li produce (come le imprese edili), scatta il reato di gestione illecita di rifiuti, con l’applicazione delle pesanti sanzioni penali previste dal Codice ambientale (Dlgs 152/2006).
Iscriversi all’Albo è necessario per svolgere le attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti e la mancata iscrizione comporta l’applicazione delle sanzioni, che vengono applicate se nei controlli su strada, l’autorità preposta riscontra l’assenza sui veicoli del formulario di identificazione dei rifiuti e copia del provvedimento di iscrizione all’Albo, con gli estremi identificativi degli automezzi che possono operare e i rifiuti che questi possono trasportare. L’associazione è disponibile per ogni opportuna informazione e assistenza in merito (tel. 079262558/3299544863).